(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione 
                Piemonte n. 49S2 del 7 dicembre 2017) 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
                       DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
  Visto l'art. 121 della Costituzione (come  modificato  dalla  legge
costituzionale 22 novembre 1999, n. 1); 
  Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto  della  Regione  Piemonte;
Vista la legge regionale 16 luglio 2013, n. 14; 
  Vista la deliberazione della giunta regionale  n.  31-6030  del  1°
dicembre 2017; 
 
                                Emana 
 
il seguente regolamento: 
(omissis). 
                               Art. 1 
 
                              Finalita' 
 
  1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 7  della  legge
regionale 16 luglio 2013, n. 14 (Norme in materia  di  panificazione)
individua: 
    a) i metodi tradizionali e le  tecnologie  innovative  utilizzati
dai panifici  idonei  a  garantire  al  consumatore  un  prodotto  di
qualita', nonche' le forme della loro pubblicizzazione; 
    b) le forme di divulgazione  delle  tecniche  applicate  e  delle
produzioni   realizzate,    dei    requisiti    di    manualita'    e
professionalita'; 
    c) le modalita' e  i  criteri  di  promozione  della  formazione,
dell'aggiornamento  professionale  e  della  riqualificazione   degli
operatori del settore; 
    d) le disposizioni attuative inerenti ai progetti di  qualita'  e
agli interventi per le patologie alimentari; 
    e) le modalita' di vendita ed esposizione del pane. 
  2. Le  caratteristiche  delle  lavorazioni  artistiche,  tipiche  e
tradizionali che garantiscono al consumatore un prodotto di  qualita'
sono  individuate  ai  sensi  del   disciplinare   per   l'eccellenza
dell'impresa artigiana alimentare panificazione di cui  all'art.  14,
comma 1 della legge regionale 14 gennaio 2009, n. 1 (Testo  unico  in
materia di  artigianato),  come  da  ultimo  modificata  dalla  legge
regionale 23 aprile 2013, n. 5.