(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 49S2 del 7 dicembre 2017) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1); Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte; Vista la legge regionale 16 luglio 2013, n. 14; Vista la deliberazione della giunta regionale n. 31-6030 del 1° dicembre 2017; Emana il seguente regolamento: (omissis). Art. 1 Finalita' 1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 7 della legge regionale 16 luglio 2013, n. 14 (Norme in materia di panificazione) individua: a) i metodi tradizionali e le tecnologie innovative utilizzati dai panifici idonei a garantire al consumatore un prodotto di qualita', nonche' le forme della loro pubblicizzazione; b) le forme di divulgazione delle tecniche applicate e delle produzioni realizzate, dei requisiti di manualita' e professionalita'; c) le modalita' e i criteri di promozione della formazione, dell'aggiornamento professionale e della riqualificazione degli operatori del settore; d) le disposizioni attuative inerenti ai progetti di qualita' e agli interventi per le patologie alimentari; e) le modalita' di vendita ed esposizione del pane. 2. Le caratteristiche delle lavorazioni artistiche, tipiche e tradizionali che garantiscono al consumatore un prodotto di qualita' sono individuate ai sensi del disciplinare per l'eccellenza dell'impresa artigiana alimentare panificazione di cui all'art. 14, comma 1 della legge regionale 14 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di artigianato), come da ultimo modificata dalla legge regionale 23 aprile 2013, n. 5.